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Proposta di modifica n. 2.16 ai ddl C.3893 , C.3991 in riferimento all'articolo 2.

testo emendamento del 02/08/16

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Requisiti di accesso e decorrenza delle prestazioni pensionistiche).

  1. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferme restando le salvaguardie previste dall'articolo 24, comma 14, del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, come da ultimo modificato dalla presente legge, dall'articolo 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dall'articolo 1, commi da 231 a 234, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, dagli articoli 11 e 11-bis del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, dall'articolo 2, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dall'articolo 1, commi da 194 a 198, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dai relativi decreti ministeriali attuativi del 1o giugno 2012, 8 ottobre 2012, 22 aprile 2013 e 14 febbraio 2014, nonché dall'articolo 1, commi 263 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, continuano ad applicarsi, a decorrere dal primo mese di esclusione e poi dal 1o gennaio 2017 secondo il criterio dell'automatico scorrimento mensile delle graduatorie degli aventi diritto fino all'utilizzo totale delle risorse delle prime sette salvaguardie confluite nel fondo di cui all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e delle economie previste dall'articolo 1, comma 709, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché quelle derivanti dal monitoraggio di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 10 ottobre 2014, n. 147, fatte salve le somme già individuate a copertura delle deroghe certificate con i precedenti provvedimenti, ai seguenti soggetti che maturano mese dopo mese i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:
   a) ai lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile ai sensi degli articoli 4, 11 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, o ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 luglio 1991, n. 223 o ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, a seguito di accordi governativi o non governativi, eventualmente preceduti da un periodo di fruizione di cassa integrazione guadagni, stipulati entro il 31 dicembre 2011, o nel caso di lavoratori provenienti da aziende cessate o interessate dall'attivazione delle vigenti procedure concorsuali quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria o l'amministrazione straordinaria speciale, attivate entro il 31 dicembre 2011, che documentano tali date di cessazione aziende o tali procedure concorsuali, anche in mancanza dei predetti accordi, cessati dal rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2014, secondo il mese di perfezionamento a decorrere dal primo mese di esclusione e successivamente in base alla graduatoria decorrente dal 1o gennaio 2017, entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile, ovvero, anche mediante il versamento di contributi volontari, dalla fine del medesimo periodo, dei requisiti utili a comportare la decorrenza con le norme vigenti prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011. Il versamento volontario di cui alla presente lettera, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, può riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa. Tale versamento può comunque essere effettuato solo con riferimento ai periodi successivi al termine di fruizione dell'indennità di mobilità di cui alla presente lettera. Eventuali periodi di sospensione dell'indennità di mobilità, ai sensi dell'articolo 8, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e del citato articolo 3 del decreto-legge n. 299 del 1994, convertito con modificazioni, dalla legge n. 451 del 1994, per svolgere attività di lavoro subordinato a tempo determinato pieno o parziale, ovvero di lavoro parasubordinato mantenendo l'iscrizione nella lista, si considerano rilevanti ai fini del prolungamento del periodo di fruizione dell'indennità stessa e non comportano l'esclusione dall'accesso alle salvaguardie di cui al presente comma, anche qualora coincidenti con la data di entrata in vigore della presente legge. Per i lavoratori di cui alla presente lettera, che siano già stati autorizzati ai versamenti volontari in data antecedente all'entrata in vigore della presente legge e per i quali siano decorsi i termini di pagamento, sono riaperti, a richiesta, i termini dei versamenti relativi ai trentasei mesi successivi alla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità;
   b) ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere a), b), c), d) e f), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ai lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), della legge 10 ottobre 2014, n. 147, compresi i lavoratori agricoli a tempo determinato e i lavoratori in somministrazione a tempo determinato, i lavoratori artigiani falliti al 31 dicembre 2011, e ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente per coloro che hanno fruito nel 2011 dei permessi previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, o del congedo previsto dall'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151, per assistenza di parenti disabili gravi viventi all'atto della domanda di salvaguardia, secondo il mese di perfezionamento dei requisiti a decorrere dal primo mese di esclusione e successivamente in base alla graduatoria decorrente dal 1o gennaio 2017, anche mediante il versamento di contributi volontari, sulla base della disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, con lo scorrere mese per mese delle graduatorie degli aventi diritto al requisito. Per i lavoratori di cui al citato articolo 1, comma 194, lettere a), b), c), d) e f) della legge n. 147 del 2013 e per i lavoratori di cui al citato articolo 2, comma 1, lettera e), della legge, n. 147 del 2014, l'eventuale rioccupazione con rapporto a tempo indeterminato per lavoro domestico, per lavoro a chiamata o con rapporto di natura subordinata in aziende di dimensione inferiore a quindici dipendenti, seguito da successivo licenziamento per cause non imputabili al lavoratore, non comporta l'esclusione dall'accesso alla salvaguardia di cui alla presente legge. Per i lavoratori di cui al citato articolo 1, comma 194, lettera c) della legge n. 147 del 2013 le parole: «31 dicembre 2012», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014» e all'articolo 1, comma 194, la lettera d) della legge n. 147 del 2013 le parole: «ai lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 19 gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti «ai lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, prima del 31 dicembre 2011»;
   c) ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato cessati dal lavoro prima del 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, secondo il mese di perfezionamento dei requisiti a decorrere dal primo mese di esclusione e successivamente in base alla graduatoria decorrente dal 1o gennaio 2017, anche mediante il versamento di contributi volontari, sulla base della disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, con lo scorrere mese per mese delle graduatorie degli aventi diritto al requisito. L'eventuale rioccupazione con rapporto a tempo indeterminato per lavoro domestico, per lavoro a chiamata o con rapporto di natura subordinata in aziende di dimensione inferiore a quindici dipendenti, seguito da successivo licenziamento per cause non imputabili al lavoratore, non comporta l'esclusione dall'accesso alla salvaguardia di cui alla presente legge;
   d) ai soggetti rientranti nelle deroghe di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in possesso di un'anzianità contributiva effettiva di almeno quindici anni e non superiore ai 20 anni al 31 dicembre 1992, ovvero ai dipendenti che possono far valere un'anzianità assicurativa di almeno 25 anni e che risultano occupati per almeno 10 anni, anche non consecutivi, per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell'anno solare, come individuati nella circolare Inps n. 16 del 1o febbraio 2013, con o senza autorizzazione ai versamenti volontari, con o senza versamenti di contribuzione volontaria, anche se hanno un lavoro a tempo determinato dopo il 1992 ed a condizione che dal 31 dicembre 2014 non svolgano attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, secondo il mese di perfezionamento, a decorrere dal primo mese di esclusione e successivamente in base alla graduatoria decorrente dal 1o gennaio 2017, dei requisiti sulla base della disciplina previgente alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, con lo scorrere mese per mese delle graduatorie degli aventi diritto al requisito;
   e) ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 20 luglio 2007, che alla data del 31 dicembre 2011 abbiano almeno cinquantadue settimane di contributi volontari accreditati o accreditabili, a condizione che dal 31 dicembre 2014 non svolgano attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, secondo il mese di perfezionamento, a decorrere dal primo mese di esclusione e successivamente in base alla graduatoria decorrente dal 1o gennaio 2017, dei requisiti sulla base della disciplina previgente alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, con lo scorrere mese per mese delle graduatorie degli aventi diritto al requisito;
   f) ai lavoratori collocati in mobilità ordinaria in data antecedente al 31 dicembre 2007, sulla base di accordi governativi e non governativi, licenziati prima dell'entrata in vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e che alla data del 30 novembre 2011 risultavano essere ancora in mobilità, percettori del trattamento di mobilità in deroga fino al 31 dicembre 2014, secondo il mese di perfezionamento, a decorrere dal primo mese di esclusione e successivamente in base alla graduatoria decorrente dal 1o gennaio 2017, anche mediante il versamento di contributi volontari, dei requisiti sulla base della disciplina previgente alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, con lo scorrere mese per mese delle graduatorie degli aventi diritto al requisito.

  2. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, sia all'INPS che alle direzioni territoriali del lavoro, da effettuare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, da ultimo stabilite con decreto del Ministro dei lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014. Le direzioni territoriali del lavoro comunicano entro un mese dal termine dei sessanta giorni al Ministro del lavoro e delle politiche sociali il numero di istanze pervenute per ogni tipologia di lavoratori di cui al presente articolo al fine di avere evidenza dell'utilizzo totale delle risorse disponibili nel Fondo di cui all'articolo 1, comma 235 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e di quelle derivanti dalle economie previste dall'articolo 1, comma 709, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché dal monitoraggio di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 10 ottobre 2014, n. 147, e dell'eventuale occorrenza di ulteriori risorse. L'INPS procede mensilmente al monitoraggio delle istanze di salvaguardia di cui al presente comma, provvedendo a pubblicare mensilmente on line nel proprio sito internet istituzionale, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, in forma aggregata al fine di rispettare le disposizioni vigenti in materia di tutela dei dati personali, sulla base data del requisito e avendo cura di evidenziare le domande accolte, e quelle in corso di lavorazione, quelle respinte non accolte e le relative motivazioni. L'INPS procede, altresì, al monitoraggio mensile delle risorse necessarie a copertura delle istanze presentate mese dopo mese, fino all'utilizzo totale, fatte salve le somme già individuate a copertura delle salvaguardie certificate con i sette precedenti provvedimenti, delle risorse disponibili delle prime sette salvaguardie confluite nel fondo di cui al citato articolo 1, comma 235, della legge n. 228 dei 2012, e successive modificazioni, i cui stanziamenti sono a tale fine vincolati.
  3. Sulla base dei dati del monitoraggio effettuato dall'INPS, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali trasmette mensilmente al Parlamento una relazione, pubblicata anche on line sul sito internet del Ministero, in ordine all'attuazione delle disposizioni di salvaguardia, con particolare riferimento al numero di lavoratori salvaguardati, all'ammontare delle risorse finanziarie utilizzate e di quelle ancora disponibili.
  4. Il trattamento pensionistico, con riferimento ai soggetti di cui al presente articolo, non può avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.