presentato il 03/08/2016 in Assemblea del Senato da Antonio MILO (ALA-PRI) e altri
status: Precluso
testo emendamento del 03/08/16
Dopo il comma 1 del decreto-legge 24 Giugno 2016 n. 113 ,aggiungere i seguenti:
«1-bis. Per i Comuni di cui al comma 1, l'Organo Straordinario di Liquidazione è autorizzato a proporre una transazione nella misura del 75 per cento del singolo debito ammesso al passivo, il cui creditore, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non abbia aderito alla proposta ai sensi dell'articolo 258, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
1-ter. In attuazione del precedente comma, l'Organo Straordinario di Liquidazione potrà rateizzare il pagamento del debito transato fino ad un massimo di 36 mensilità a decorrere dalla data di accettazione, riconoscendo interessi al tasso legale corrente, per i pagamenti effettuati successivamente ai trenta giorni dalla data di accettazione.
1-quater. I Comuni adempiono direttamente al pagamento delle rate di cui al comma precedente, la cui scadenza sia successiva alla data del Decreto del Ministro dell'Interno con cui è dichiarata la chiusura del dissesto finanziario del Comune».