presentato il 03/08/2016 in XII Igiene e sanita' del Senato da Manuela GRANAIOLA (Art.1-MDP-LeU) e altri e altri 6 cofirmatari ... [ apri ]
status: Approvato
testo emendamento del 03/08/16
Al comma 6, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo:
1. dopo le parole: «del Ministro dello sviluppo economico» inserire le seguenti: «, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,»;
2. dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze», inserire le seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,»;
3. dopo le parole: «di tutela», inserire le seguenti: «dei cittadini e»;
4. aggiungere in fine le seguenti parole: «, prevedendo l'individuazione di classi di rischio a cui far corrispondere massimali differenziati».
b) al secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché la previsione nel bilancio delle strutture diun fondo rischi e di un fondo costituito dalla messa a riserva per competenza dei risarcimenti relativi ai sinistri denunziati. A tali fondi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 5 e 5-bis, del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito con modificazioni dalla legge 18 marzo 1993, n.67.».