Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Proposta di modifica n. 10.35 al ddl S.2224 in riferimento all'articolo 10.
  • status: Approvato

testo emendamento del 03/08/16

sharingList();

Al comma 6, apportare le seguenti modificazioni:

            a) al primo periodo:

                1. dopo le parole: «del Ministro dello sviluppo economico» inserire le seguenti: «, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,»;

                2. dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze», inserire le seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,»;

                3. dopo le parole: «di tutela», inserire le seguenti: «dei cittadini e»;

                4. aggiungere in fine le seguenti parole: «, prevedendo l'individuazione di classi di rischio a cui far corrispondere massimali differenziati».

            b) al secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché la previsione nel bilancio delle strutture diun fondo rischi e di un fondo costituito dalla messa a riserva per competenza dei risarcimenti relativi ai sinistri denunziati. A tali fondi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 5 e 5-bis, del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito con modificazioni dalla legge 18 marzo 1993, n.67.».