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Proposta di modifica n. 5.9 al ddl S.2134 in riferimento all'articolo 5.
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testo emendamento del 06/09/16

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Al comma 4, capoverso «Art. 20», sostituire il comma 2, con il seguente:

        «2. Prima di ordinare il sequestro il tribunale, quando ritiene che le indagini non siano complete, indica all'organo proponente gli ulteriori accertamenti patrimoniali indispensabili per valutare la sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 per l'applicazione del sequestro o delle misure di cui agli articoli 34 e 34-bis. Entro trenta giorni dalla trasmissione degli ulteriori accertamenti da parte dell'organo proponente, il tribunale provvede sulla richiesta di sequestro e fissa l'udienza.».