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Proposta di modifica n. 5.12 al ddl S.2134 in riferimento all'articolo 5.
argomenti:  

testo emendamento del 06/09/16

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Sostituire il comma 8, con il seguente:

        «8. L'articolo 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

        «Art. 24. - (Confisca) – 1. Il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati di cui la persona nei cui confronti è instaurato il procedimento non possa giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, nonché dei beni che risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego. In ogni caso il proposto non può giustificare la legittima provenienza dei beni adducendo che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale. Se il tribunale non dispone la confisca può applicare anche d'ufficio le misure di cui agli articoli 34 e 34-bis ove ne ricorrano i presupposti ivi previsti.

        1-bis. Sino al provvedimento di confisca definitivo, ai beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e successivi del codice civile, ancorché non oggetto di confisca, si applica la disposizione di cui all'articolo 55. In tali casi, la tutela dei creditori sociali è garantita nei limiti e nelle forme di cui al titolo IV.

        2. Il provvedimento di sequestro perde efficacia se il tribunale non deposita il decreto che pronuncia la confisca entro un anno e sei mesi dalla data di immissione in possesso dei beni da parte dell'amministratore giudiziario. Nel caso di indagini complesse o compendi patrimoniali rilevanti, il termine di cui al primo periodo può essere prorogato con decreto motivato del tribunale per sei mesi. Ai fini del computo dei termini suddetti, si tiene conto delle cause di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, previste dal codice di procedura penale, in quanto compatibili; inoltre, il termine per l'espletamento di accertamenti peritali sui beni dei quali la persona nei cui confronti è iniziato il procedimento risulta poter disporre, direttamente o indirettamente, resta sospeso per un tempo non superiore a novanta giorni. Il termine resta altresì sospeso, per il tempo necessario per la decisione definitiva sull'istanza di ricusazione presentata dal difensore e per il tempo decorrente dalla morte del proposto, intervenuta durante il procedimento, fino all'identificazione e alla citazione dei soggetti previsti dall'articolo 18, comma 2, nonché durante la pendenza del termine per il deposito del decreto conclusivo del procedimento.

        2-bis. Nel caso di annullamento del decreto di confisca con rinvio al tribunale il termine previsto dal comma 2 decorre nuovamente dalla ricezione degli atti presso la cancelleria del tribunale stesso''».