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Proposta di modifica n. 5.16 al ddl S.2134 in riferimento all'articolo 5.
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testo emendamento del 06/09/16

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Al comma 8, lettera a), sostituire il capoverso «1-bis» con il seguente:

        «1-bis. Sino al provvedimento di confisca definitivo, ai beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e successivi del codice civile, ancorché non oggetto di confisca, si applica la disposizione di cui all'articolo 55. In tali casi la tutela dei creditori sociali è garantita nei limiti e nelle forme di cui al titolo IV».