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Sub Emendamento n. 11.1 testo 2/1 al ddl S.2224 in riferimento all'articolo 11.
  • status: Ritirato (ACCANTONATO)
argomenti:  

testo emendamento del 13/09/16

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Sostituire l'emendamento 11.1 (testo 2) con il seguente: «Al comma 1 sostituire il primo e il secondo periodo con i seguenti: ''La garanzia assicurativa di cui all'articolo 10 è estesa anche agli eventi accaduti nel periodo di retroattività temporale minimo di cinque anni antecedenti la prima data di decorrenza della polizza e denunziati dall'assicurato durante la vigenza temporale della polizza stessa. In caso di cessazione definitiva dell'attività, per qualsiasi causa, deve essere previsto un periodo minimo non inferiore a cinque anni di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i cinque anni successivi alla cessazione dell'attività e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di efficacia della polizza, incluso il periodo della retroattività della copertura.''».