presentato il 13/09/2016 in XII Igiene e sanita' del Senato da Luigi D'AMBROSIO LETTIERI (NcI) e altri
status: Ritirato (ACCANTONATO)
testo emendamento del 13/09/16
Sostituire l'emendamento 11.1 (testo 2) con il seguente: «Al comma 1 sostituire il primo e il secondo periodo con i seguenti: ''La garanzia assicurativa di cui all'articolo 10 è estesa anche agli eventi accaduti nel periodo di retroattività temporale minimo di cinque anni antecedenti la prima data di decorrenza della polizza e denunziati dall'assicurato durante la vigenza temporale della polizza stessa. In caso di cessazione definitiva dell'attività, per qualsiasi causa, deve essere previsto un periodo minimo non inferiore a cinque anni di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i cinque anni successivi alla cessazione dell'attività e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di efficacia della polizza, incluso il periodo della retroattività della copertura.''».