Sub Emendamento n. 11.1 testo 2/2 al ddl S.2224 in riferimento all'articolo 11.
  • status: Ritirato (ACCANTONATO)
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testo emendamento del 13/09/16

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All'emendamento 11.1 (testo 2) dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti: «Al fine di evitare vuoti di copertura, le condizioni di polizza devono prevedere l'opzione per l'assicurato di ottenere una garanzia ultrattiva, per il periodo massimo di tre anni dalla scadenza della polizza di assicurazione. Tale garanzia copre i fatti generatori della responsabilità verificatisi durante il periodo di efficacia della cessata polizza di assicurazione, incluso il periodo di retroattività, e per i quali l'assicurato abbia ricevuto per la prima volta la richiesta di risarcimento entro la durata del periodo di ultrattività. Tale opzione è esercitabile di anno in anno nel solo caso in cui l'assicurato non sia provvisto di idonea copertura ai sensi dell'articolo 10, comma 1. Le condizioni di polizza stabiliscono il premio annuo corrispondendo il quale l'opzione può essere esercitata. Il premio può essere indicizzato all'inflazione e non è modificabile unilateralmente dall'assicuratore».