Proposta di modifica n. 13.6 al ddl S.2224 in riferimento all'articolo 13.

testo emendamento del 13/09/16

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Al comma 1, dopo le parole: "introduttivo del giudizio.", aggiungere le seguenti: "Le strutture sanitarie e le imprese di assicurazione entro dieci giorni comunicano all'esercente la professione sanitaria, mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'avvio di trattative stragiudiziali con il paziente, con invito a prenderne parte. L'omissione, la tardività o l'incompletezza delle comunicazioni di cui al presente comma preclude l'ammissibilità delle azioni di rivalsa o di responsabilità amministrativa di cui all'articolo 9".