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Articolo aggiuntivo n. 29.0.100 al ddl S.2067 in riferimento all'articolo 29.

testo emendamento del 14/09/16

sharingList();Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Modifiche alle disposizioni in materia di revisione delle sentenze di condanna)

        1. Dopo l'articolo 647 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

        ''Art. 647-bis. - (Revisione a seguito di sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo). - 1. È ammessa la revisione delle sentenze di condanna quando la Corte europea dei diritti dell'uomo ha accertato con sentenza definitiva la violazione di taluna delle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 3, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848.

        Art. 647-ter. - (Soggetti legittimati). - 1. Possono richiedere la revisione ai sensi dell'articolo 647-bis:

            a) il condannato ovvero la persona che sullo stesso esercita l'autorità tutoria;

            b) il Procuratore generale presso la Corte di cassazione.

        2. Quando la richiesta è formulata dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione, le persone indicate nella lettera a) del comma 1 possono unire la propria richiesta a quella del Procuratore generale.

        Art. 647-quater. - (Forma della richiesta). - 1. La richiesta di revisione del processo contiene, a pena di inammissibilità, l'indicazione specifica delle violazioni riscontrate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo e della loro incidenza determinante sul processo giudicato iniquo. Nel caso previsto dall'articolo 647-ter, comma 1, lettera a), essa può essere proposta personalmente o per mezzo di un procuratore speciale.

        2. La richiesta, a pena d'inammissibilità, è presentata nella cancelleria della Corte di cassazione entro un anno dalla data in cui la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo è divenuta definitiva ed è corredata da copia autentica della medesima sentenza definitiva.

        3. La richiesta di cui all'articolo 647-ter, comma 1, lettera a), è sottoscritta, a pena d'inammissibilità, da difensore iscritto nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione.

        Art. 647-quinquies. - (Ammissibilità della richiesta). - 1. Entro trenta giorni dal deposito della richiesta di cui all'articolo 647-bis, la Corte di cassazione delibera in ordine alla ammissibilità della stessa, con procedimento in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 127.

        2. La Corte di cassazione dichiara l'inammissibilità della richiesta:

            a) quando è proposta al di fuori dei casi previsti dall'articolo 647-bis;

            b) quando non sono state rispettate le formalità di cui all'articolo 647-quater.

        3. Quando la richiesta è inammissibile, la Corte lo dichiara con ordinanza. Se la richiesta è manifestamente inammissibile, la Corte può condannare il privato che l'ha presentata al pagamento di una somma da euro 258 ad euro 2.065 in favore della cassa delle ammende.

        4. Con l'ordinanza che dichiara ammissibile la richiesta, la Corte di cassazione trasmette gli atti alla corte di appello del distretto individuata ai sensi dell'articolo 11.

        5. Le ordinanze di cui ai commi 3 e 4 sono notificate al condannato e comunicate al Procuratore generale presso la Corte di cassazione; l'ordinanza di cui al comma 4 è altresì

        comunicata entro dieci giorni al procuratore generale presso la corte di appello individuata ai sensi dell'articolo 11. Avverso tali ordinanze non è ammessa impugnazione.

        Art. 647-sexies. - (Sospensione dell'esecuzione). - 1. Salvo quanto previsto dal comma 2, la corte di appello, entro venti giorni dalla ricezione degli atti, dichiara con le forme di cui all'articolo 666, la sospension dell'esecuzione della pena quando ravvisa che dall'esecuzione della sentenza impugnata possa derivare un'ingiusta detenzione.

        2. Quando ravvisa la sussistenza di taluna delle esigenze cautelari di cui all'articolo 274, con l'ordinanza di cui al comma 1 la corte di appello può applicare una delle misure coercitive previste dagli articoli 281, 282, 283, 284 e 285.

        3. Nel caso previsto dal comma 2, alle misure coercitive detentive si applicano i termini di durata di cui all'articolo 303, comma 1, lettera d), primo periodo; in nessun caso la durata delle stesse può essere superiore alla pena inflitta.

        4. In caso di inosservanza della misura disposta ai sensi del comma 2, si applica l'articolo 276.

        5. Contro le ordinanze che decidono sulla sospensione dell'esecuzione e sull'applicazione delle misure coercitive ovvero sulla revoca della sospensione, possono ricorrere per cassazione il condannato ed il procuratore generale presso la corte d'appello.

        Art. 647-septies. - (Giudizio di revisione). - 1. Il presidente della corte di appello emette, il decreto di citazione a norma dell'articolo 601 entro trenta giorni dalla ricezione degli atti.

        2. Nel giudizio di revisione, la corte procede alla rinnovazione dei soli atti ai quali si riferiscono le violazioni accertate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, nonché all'assunzione o alla rinnovazione delle sole prove che ritiene assolutamente indispensabili. Tutti gli altri atti processuali compiuti sono validi e utilizzabili a fini della decisione.

        3. Nel giudizio di revisione i termini di prescrizione del reato sono sospesi.

        Art. 647-octies. - (Applicabilità alla revisione del processo delle norme sulla revisione delle sentenze di condanna). - 1. Alla revisione del processo si applicano le norme previste dagli articoli 637, 638, 639, 640 e 642''.

        2. Per le sentenze già pronunciate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, la richiesta di revisione del processo ai sensi dell'articolo 647-bis del codice di procedura penale, introdotto dal comma 1 del presente articolo, deve essere presentata, a pena d'inammissibilità, entro un anno dalla medesima data di entrata in vigore.

        3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, la sentenza di condanna la cui esecuzione sia stata sospesa dal giudice a seguito di pronuncia della Corte europea dei diritti dell'uomo è posta in esecuzione.

        4. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

        Conseguentemente, all'articolo 32:

        a) dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

        «1-bis. Dopo l'articolo 201 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

        ''Art. 201-bis. - (Adempimenti in caso di sentenza di condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo). - 1. Quando riceve una sentenza di condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo per violazione delle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 3, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali, ratificata dalla legge 4 agosto 1955, n. 858, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 5, comma 3, lettera a-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, la Presidenza del Consiglio dei ministri trasmette copia della decisione ai Ministero della giustizia.

        2. Il Ministero della giustizia, ricevuta la sentenza ai sensi del comma 1, ne dispone la traduzione in lingua italiana e la trasmette al Procuratore generale presso la Corte di cassazione».

        b) sostituire la Rubrica con la seguente: «Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale».