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Proposta di modifica n. 3.53 ai ddl C.1986 , C.2408 , C.2435 , C.2670 , C.3139 , C.3576 , C.3605 , C.3607 in riferimento all'articolo 3.

testo emendamento del 20/09/16

  Sostituirlo con il seguente:
  1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, del quale fanno parte rappresentanti del Ministero dell'interno, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della giustizia, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero della salute, dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), del Dipartimento delle pari opportunità, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, del Garante per l'infanzia e l'adolescenza, del Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione media e minori, del Garante per la protezione dei dati personali e delle organizzazioni già coinvolte nel programma nazionale del Safer internet center, nonché una rappresentanza delle associazioni studentesche, dei genitori, dei dirigenti scolastici e dei professori e una rappresentanza delle associazioni attive nel contrasto al bullismo. Ai soggetti che partecipano ai lavori del tavolo non è corrisposto alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato. L'elenco dei componenti e i relativi curriculum sono pubblicati nella sezione «Amministrazione Trasparente» della Presidenza del Consiglio.
  2. Il tavolo tecnico di cui al comma 1, coordinato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, redige, entro sessanta giorni dal suo insediamento, un piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo, nel rispetto delle direttive europee in materia e nell'ambito del programma pluriennale dell'Unione europea di cui alla decisione 1351/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, nonché realizza un sistema di raccolta dati finalizzato al monitoraggio dell'evoluzione del fenomeno. I dati resi anonimi sono pubblicati per finalità statistiche in formato aperto e riutilizzabile al fine di favorire la ricerca e lo studio.
  3. Il piano di cui al comma 2 è integrato con il codice di regolamentazione per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, a cui devono attenersi gli operatori che forniscono servizi di social networking e gli altri operatori della rete internet. Con il predetto codice è istituito un comitato di monitoraggio al quale è assegnato il compito di identificare procedure e formati standard per l'istanza di cui all'articolo 2, comma 1, secondo modalità disciplinate con il decreto di cui al comma 1 del presente articolo. Il comitato è composto di esperti e di rappresentanti di associazioni. L'elenco dei componenti e i relativi curriculum sono pubblicati nella sezione «Amministrazione Trasparente» della Presidenza del Consiglio. Ai soggetti che partecipano ai lavori del comitato di monitoraggio non è corrisposto alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.
  4. Il piano di cui al comma 2 stabilisce, altresì, le iniziative di informazione e di prevenzione del fenomeno del cyberbullismo e del bullismo, rivolte ai cittadini, coinvolgendo primariamente i servizi socio-educativi, le Università, le scuole, i Tribunali dei Minorenni, gli enti locali, le Asl, le associazioni presenti sul territorio rivolti agli adolescenti, quali centri di aggregazione, ricreativi, di ascolto e di consulenza, in sinergia con le scuole.
  5. Nell'ambito del piano di azione di cui al comma 2 la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, predispone, con la partecipazione delle associazioni degli studenti e dei genitori avvalendosi dei principali media, nonché degli organi di comunicazione e di stampa e di soggetti privati, periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sul cyberbullismo anche attraverso la promozione di concorsi rivolte alle scuole e reti territoriale di educazione tra pari.
  6. A decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca trasmette alle Camere, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sugli esiti delle attività svolte dal tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, di cui al comma 1. La relazione è pubblicata sul sito del Ministero in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.