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Proposta di modifica n. 7.200 al ddl S.2233 in riferimento all'articolo 7.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 20/09/16

sharingList();Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

        «2-bis. Alle società tra professionisti di cui all'art. 10 legge 21 novembre 2011 n. 183 si applica, anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, il regime fiscale delle associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni di cui all'art. 5 comma 3 Testo Unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986 n. 917.

        2-ter. Si applica ai professionisti iscritti agli Ordini o Collegi il regime di cui all'art. 32 bis del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83 come convertito nella legge 7 agosto 2012 n. 134 a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016 .

        2-quater. Per i professionisti iscritti agli Ordini o Collegi, tutte le spese documentabili e relative all'esercizio dell'attività professionale non contribuiscono al calcolo del reddito imponibile di cui all'articolo 3 del TUIR; sono altresì interamente deducibili i contributi ai fondi sanitari integrativi del Servizio Sanitario Nazionale».