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Articolo aggiuntivo n. 1.0100 ai ddl C.2236 , C.2618 in riferimento all'articolo 1.
  • presentato il 21/09/2016 in Assemblea della Camera dalla Commissione.
  • status: Approvato

testo emendamento del 21/09/16

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Salvaguardia dei vigneti eroici o storici).

  1. Lo Stato promuove interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei vigneti delle aree soggette a rischio di dissesto idrogeologico o aventi particolare pregio paesaggistico, storico e ambientale, di seguito denominati «vigneti eroici o storici».
  2. I vigneti di cui al comma 1 sono situati in aree vocate alla coltivazione della vite nelle quali le particolari condizioni ambientali e climatiche conferiscono al prodotto caratteristiche uniche, in quanto strettamente connesse alle peculiarità del territorio d'origine.
  3. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto, emanato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti da esprimere entro 30 giorni dalla data di assegnazione del relativo schema, stabilisce i criteri per:
   a) individuare i territori nei quali sono situati i vigneti di cui al comma 1;
   b) definire i criteri e le tipologie degli interventi finanziabili, nonché i potenziali beneficiari con l'indicazione di eventuali criteri di priorità; il decreto potrà definire gli interventi ammessi a beneficiare dei contributi di cui alla lettera a), individuando prioritariamente quali tecniche sostenibili legate all'agricoltura tradizionale, di produzione integrata secondo le linee guida LGNPI o del regime di qualità SQNPI, di produzione biologica devono essere eseguite nel rispetto degli elementi strutturali del paesaggio e con tecniche e materiali adeguati al mantenimento delle caratteristiche di tipicità e tradizione delle identità locali;
   c) individuare i proprietari o i conduttori a qualsiasi titolo di vigneti di cui al comma 1;
   d) individuare i criteri di priorità che il Ministero o le Regioni potranno adottare nei provvedimenti attuativi di programmazione delle risorse finanziarie destinate al settore vitivinicolo;
   e) affidare alle Regioni i controlli degli interventi per i quali sono stati erogati i contributi di cui alla lettera d) provvedendo allo svolgimento dei controlli medesimi sulla base di linee guida concordate con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

  4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  Conseguentemente, all'articolo 72, dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  12. Salvo che il fatto costituisca reato, nel caso in cui il proprietario o il conduttore del vigneto di cui all'articolo 1-bis, comma 1, al quale sono stati erogati i contributi di cui all'articolo 1-bis, comma 3, non realizzi gli interventi indicati nella relativa domanda, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari all'importo dei contributi erogati, aumentato di un terzo. Al proprietario o al conduttore è altresì revocato il contributo concesso.