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Proposta di modifica n. 87.53 ai ddl C.2236 , C.2618 in riferimento all'articolo 87.
  • status: Approvato (Id. em. 87.52)

testo emendamento del 21/09/16

  Sopprimere il comma 2.

  Conseguentemente:
   dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  6. Le disposizioni di cui agli articoli 24, e 48 comma 2, al fine di consentire l'adeguamento delle condizioni produttive, si applicano decorsi 12 mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
  7. I prodotti immessi sul mercato o etichettati prima del 31 dicembre 2017, che non soddisfino i requisiti della presente legge, ma che siano conformi alle disposizioni precedentemente applicabili, sono commercializzati fino all'esaurimento delle scorte.
   sostituire la rubrica con la seguente: (Norme transitorie).;
   all'articolo 90, comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 11 e all'articolo 16, comma 3, che restano in vigore per i dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.