presentato il 21/09/2016 in Assemblea della Camera da Sabrina CAPOZZOLO (PD)
status: Approvato (Id. em. 87.52)
testo emendamento del 21/09/16
Sopprimere il comma 2.
Conseguentemente:
dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
6. Le disposizioni di cui agli articoli 24, e 48 comma 2, al fine di consentire l'adeguamento delle condizioni produttive, si applicano decorsi 12 mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
7. I prodotti immessi sul mercato o etichettati prima del 31 dicembre 2017, che non soddisfino i requisiti della presente legge, ma che siano conformi alle disposizioni precedentemente applicabili, sono commercializzati fino all'esaurimento delle scorte.
sostituire la rubrica con la seguente: (Norme transitorie).;
all'articolo 90, comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 11 e all'articolo 16, comma 3, che restano in vigore per i dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.