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Proposta di modifica n. 5.12 al ddl C.4025 in riferimento all'articolo 5.

testo emendamento del 21/09/16

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. È in facoltà delle categorie di personale della giustizia di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97, di permanere in servizio, con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti dal comma 3 articolo 1 decreto n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
  In tal caso è data facoltà all'organismo di autogoverno dell'amministrazione di appartenenza, in base alle esigenze organizzative e funzionali, di accogliere la richiesta in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi e della salvaguardia della funzionalità degli uffici. La domanda di trattenimento va presentata all'organismo di autogoverno dell'amministrazione di appartenenza dai ventiquattro ai dodici mesi precedenti il compimento del limite di età per il collocamento a riposo previsto dal proprio ordinamento.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 10.