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Articolo aggiuntivo n. 5.01 al ddl C.4025 in riferimento all'articolo 5.

testo emendamento del 21/09/16

  Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Proroga del trattenimento in servizio dei giudici di pace).

  1. Al fine di assicurare il funzionamento degli uffici del Giudice di Pace, in conseguenza della grave carenza di organici, i giudici di pace in servizio alla data del 31 maggio 2016, che hanno già compiuto 68 anni ovvero che raggiungeranno i 68 anni entro il 31 dicembre 2017, sono prorogati nelle funzioni sino al 31 dicembre 2017.
  2. I giudici di pace in servizio alla data del 31 maggio 2016 che, in conseguenza dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 92 del 31 maggio 2016, sono stati dichiarati cessati dalle funzioni, sono riammessi in servizio con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.