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Articolo aggiuntivo n. 3.0.200 al ddl S.2085 in riferimento all'articolo 3.
  • status: Precluso

testo emendamento del 22/09/16

sharingList();Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

        Al comma 1 dell'articolo 127 di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005 n 209, alla fine del capoverso, dopo le parole: «o la rata di premio», sono inserite le parole: «nonché un recapito di telefonia fissa o mobile con reperibilità durante i normali orari lavorativi ed un indirizzo di posta elettronica attivi. Nel caso l'assicurato non ne sia dotato potrà fornire i recapiti di persona con la quale è in stretto contatto, specificandone le generalità».