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Articolo aggiuntivo n. 3.0.202 al ddl S.2085 in riferimento all'articolo 3.
  • status: Precluso

testo emendamento del 22/09/16

sharingList();Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

        Al comma 1 dell'articolo 148 di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005 n 209, nella prima frase, dopo le parole: «deve recare l'indicazione», sono inserite le parole: «del recapito telefonico, del contatto di posta elettronica,», alla fine della medesima frase dopo le parole: «ad accertare l'entità del danno», sono inserite le parole: «; qualora l'avente diritto non abbia recapiti telefonici o di posta elettronica dovrà fornire i recapiti di altra persona che sia con lui in stretto contatto».

        Alla fine del comma, dopo le parole: «qualora non intenda procedere alla riparazione», sono inserite le parole: «sempreché il veicolo non presenti danneggia menti che lo rendano non conforme alla circolazione, secondo le norme del Codice della Strada di cui al Decreto Legislativo N. 285 del 30/04/1992 emesso dal Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18/05/1992; nel qual caso il mezzo dovrà essere sospeso dalla circolazione, secondo le modalità e con gli effetti di cui al regolamento da emanarsi a cura del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente norma».