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Proposta di modifica n. 6.207 al ddl S.2085 in riferimento all'articolo 6.
  • status: Precluso

testo emendamento del 22/09/16

sharingList();Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. La banca dati sinistri è alimentata in tempo reale anche da tutti gli accertamenti e stime dei danni, corredate di fotografie, redatte dai periti iscritti nel ruolo di cui all'articolo 157, i quali potranno accedere alla banca dati stessa per l'accertamento dei precedenti sul veicolo da perizia re, ed ai quali spetta l'obbligo di inviare ad un apposito applicativo tutte le copie delle relazioni inviate ad imprese assicuratrici, nelle quali si segnalano elementi di attenzione utili al contrasto delle frodi assicurative, affinché IVASS possa verificare direttamente l'entità del fenomeno e le modalità d'intervento delle Imprese assicurative. Con apposito regolamento da adottarsi da IVASS congiuntamente a CONSAP, sentito il parere delle associazioni maggiormente rappresentative dei periti iscritti nel Ruolo, saranno stabilite le modalità di attuazione del presente dispositivo ed i requisiti ed operatività dell'applicativo informatico per la gestione dei flussi».