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Proposta di modifica n. 10.9 al ddl S.2085 in riferimento all'articolo 10.
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testo emendamento del 22/09/16

sharingList();Dopo il comma 2, inserire il seguente:

        «2-bis. All'articolo 148 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

        "5. In caso di richiesta priva degli elementi indispensabili per formulare un'offerta, e sempre che tali elementi non siano altrimenti conoscibili, l'impresa di assicurazione richiede al danneggiato le necessarie integrazioni. In tale caso, i termini di cui ai commi 1 e 2 rimangono sospesi dalla data del ricevimento della richiesta di integrazione a quella del ricevimento dei dati o dei documenti integrativi";

            b) al comma 10, dopo la parola: "interessi," sono inserite le seguenti: "o quando non sia formulata alcuna offerta,";

            c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        "11-bis. Le imprese di assicurazione comunicano all'assicurato l'estratto conto dell'avvenuto risarcimento del danno liquidato al danneggiato o agli altri aventi diritto"».