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Articolo aggiuntivo n. 10.0.2 al ddl S.2085 in riferimento all'articolo 10.

testo emendamento del 22/09/16

sharingList();Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

        1. All'articolo 149 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

        "1. In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati hanno facoltà di rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato, salvo il diritto di intraprendere in qualsiasi momento la procedura prevista dall'articolo 148, nei confronti della compagnia del responsabile civile, che avrà l'obbligo di dame comunicazione all'altra compagnia";

            b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

        "2. La richiesta di risarcimento di cui al comma 1 riguarda esclusivamente i danni al veicolo. La procedura non si applica ai sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all'estero ed al risarcimento del danno subito dal terzo trasportato, come disciplinato dall'articolo 141"».