Articolo aggiuntivo n. 10.0.3 al ddl S.2085 in riferimento all'articolo 10.

testo emendamento del 22/09/16

sharingList();Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Modifiche all'articolo 149 del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in materia di risarcimento diretto)

        1. All'articolo 149 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il comma 1, è sostituito dal seguente:

        "1. In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, ferma restando l'esperibilità delle azioni ordinarie nei confronti del responsabile civile e dell'assicuratore di quest'ultimo, i danneggiati hanno facoltà di rivolgere la richiesta di risarcimento anche all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato"».