Proposta di modifica n. 58.319
al ddl S.2085 in riferimento all'articolo 58.
presentato il 22/09/2016 in Assemblea del Senato da Nerina DIRINDIN (Art.1-MDP-LeU) e altri e altri 9 cofirmatari ... [ apri ]
testo emendamento del 22/09/16
sharingList();Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
«b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. L'organo di gestione delle società di cui al comma 1 deve essere composto a maggioranza da farmacisti iscritti all'albo in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, e i componenti del medesimo organo non possono essere estranei alla compagine sociale. La direzione della farmacia gestita dalla società è affidata ad un farmacista esperto con almeno due anni di attività e che detenga almeno il 5 per cento del capitale sociale."».