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Proposta di modifica n. 58.319 al ddl S.2085 in riferimento all'articolo 58.

testo emendamento del 22/09/16

sharingList();Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

            «b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

        "3. L'organo di gestione delle società di cui al comma 1 deve essere composto a maggioranza da farmacisti iscritti all'albo in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, e i componenti del medesimo organo non possono essere estranei alla compagine sociale. La direzione della farmacia gestita dalla società è affidata ad un farmacista esperto con almeno due anni di attività e che detenga almeno il 5 per cento del capitale sociale."».