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Proposta di modifica n. 58.202 al ddl S.2085 in riferimento all'articolo 58.

testo emendamento del 22/09/16

sharingList();Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:«Le disposizioni di cui all'articolo 8, in quanto compatibili, si applicano alle società di cui al comma 1, lettera a), con espressa esclusione delle cause di incompatibilità di cui al medesimo comma 1, lettere b) e c), quando la direzione di farmacia è affidata ad un farmacista non socio, in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni».