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Articolo aggiuntivo n. 5.051 ai ddl C.65 , C.2284 in riferimento all'articolo 5.

testo emendamento del 27/09/16

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Utilizzo dei terreni abbandonati o incolti).

  1. Al fine di favorire il recupero delle aree montane abbandonate, ridurre il degrado ambientale, salvaguardare il suolo e gli equilibri idrogeologici, limitare gli incendi boschivi, favorire un nuovo assetto del territorio attraverso la valorizzazione delle attività agro-forestali, le regioni, in attuazione dei principi fissati dalla legge 4 agosto 1978, n. 440, assumono iniziative volte alla valorizzazione delle terre agricole e forestali incolte.
  2. I comuni montani o parzialmente montani, per attuare le iniziative di cui al comma 1, possono predisporre un «piano di recupero dei terreni abbandonati o incolti» della validità massima di anni dieci, rinnovabile.
  3. Si considerano abbandonati o incolti i terreni agricoli che non siano stati destinati ad uso produttivo da almeno tre anni ed i terreni boscati catastalmente individuati come pascoli, prati o seminativi, a esclusione dei terreni oggetto di impegni derivanti dalla normativa europea e di quelli espressamente indicati dalla normativa vigente. Sono altresì, considerati terreni abbandonati quelli rimboschiti artificialmente sui quali non siano stati attuati negli ultimi quindici anni interventi colturali di sfoltimento o di diradamento.
  4. Il piano è costituito da una relazione generale di inquadramento comprendente anche le tipologie degli interventi idonei al recupero dei terreni abbandonati o incolti, da cartografie su base catastale e dall'elenco dei proprietari dei terreni individuati come abbandonati o incolti.
  5. Il piano adottato ai sensi del comma 2 è depositato presso la segreteria comunale per la durata di trenta giorni effettivi affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi. Del deposito è data notizia con avviso pubblicato all'albo pretorio comunale e mediante ampia diffusione per il tramite del sito internet comunale.
  6. Entro il periodo del deposito i proprietari dei terreni o gli altri aventi diritto possono presentare opposizione o assumere l'impegno a realizzare gli interventi previsti dal piano.
  7. Sulla base delle opposizioni o degli impegni assunti dai proprietari o dagli altri aventi diritto il comune si pronunzia definitivamente e con deliberazione del consiglio comunale approva il piano.
  8. L'approvazione del piano consente al comune l'occupazione temporanea e non onerosa dei terreni per il periodo di validità del piano.
  9. Il comune provvede all'effettuazione degli interventi di recupero dei terreni abbandonati o incolti assegnandoli, per il periodo di validità del piano, in ordine prioritario ai seguenti soggetti che ne facciano richiesta:
   a) agli imprenditori agricoli singoli o associati e alle imprese boschive;
   b) alle associazioni fondiarie di cui alla presente legge, anche temporanee, tra proprietari o ai consorzi forestali privati;
   c) ai confinanti;
   d) ad altri richiedenti singoli o associati, con priorità ai residenti nel territorio comunale.

  10. Il comune può realizzare direttamente gli interventi sulle aree non richieste.
  11. Gli interventi devono essere eseguiti secondo la buona pratica agricola o forestale nel rispetto della vocazione produttiva del fondo. Spetta al comune, o all'Unione dei comuni montani delegata, il compito di vigilanza sul corretto adempimento del piano. Qualora l'assegnatario non utilizzi i terreni concessi nei tempi previsti o attui modalità di coltivazione non conformi alla corretta tecnica agraria e forestale, il comune provvede alla revoca dell'assegnazione entro quindici giorni dall'accertamento.
  12. Il comune e gli assegnatari dei fondi possono beneficiare dei contributi previsti dalle norme regionali, nazionali ed europee relative alle misure agro-ambientali e forestali.
  13. Sulle aree agricole, inserite nei «piani di recupero di terreni abbandonati o incolti» possono essere finanziati progetti di ricomposizione fondiaria attuati su iniziativa degli enti pubblici, di altri soggetti pubblici e privati o dei consorzi privati.
  14. Le regioni possono finanziare, con appositi provvedimenti, la redazione del piano di recupero dei terreni abbandonati o incolti.