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Articolo aggiuntivo n. 5.052 ai ddl C.65 , C.2284 in riferimento all'articolo 5.

testo emendamento del 27/09/16

  Dopo l'articolo 5, aggiungere i seguenti:

Art. 5-bis.
(Promozione del razionale utilizzo del suolo agricolo montano).

  1. I piccoli comuni dei territori rurali e montani promuovono il razionale utilizzo del suolo agricolo attraverso il rilancio delle attività agro-silvo-pastorali, il recupero produttivo delle proprietà fondiarie frammentate e dei terreni agricoli abbandonati o incolti.
  2. Le regioni riconoscono nell'associazionismo fondiario uno strumento per il miglioramento dei fondi e la ricostituzione di unità di coltivazione produttive ed economicamente sostenibili che possono favorire l'occupazione, il consolidamento e la costituzione di nuove imprese agricole.
  3. La gestione associata di piccole proprietà terriere secondo le buone pratiche agricole consente ai proprietari di valorizzare il loro patrimonio, ha funzione di tutela ambientale e paesaggistica, concorre all'applicazione delle misure di lotta obbligatoria degli organismi nocivi ai vegetali, previene i rischi idrogeologici e di incendio.

Art. 5-ter.
(Associazioni fondiarie).

  1. Le regioni, con proprie leggi, disciplinano l'istituzione e il funzionamento delle associazioni fondiarie, alle quali, nel rispetto ed in attuazione del principio di sussidiarietà, riconoscono un ruolo prevalente sul territorio ai fini della gestione collettiva ed economica dei terreni agricoli e forestali.
  2. L'associazione fondiaria è costituita tra i proprietari dei terreni pubblici o privati con lo scopo di raggruppare terreni agricoli e boschi, in attualità di gestione, abbandonati o incolti, per consentirne un uso economicamente sostenibile e produttivo.
  3. L'ordinamento delle associazioni fondiarie è disciplinato dai relativi statuti nel rispetto delle norme previste dal codice civile e dalle disposizioni speciali vigenti in materia.
  4. Le attività di gestione dei terreni conferiti all'associazione fondiaria devono essere effettuate nel rispetto delle buone pratiche agricole, degli equilibri idrogeologici, della salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio e della economicità ed efficienza della gestione stessa.
  5. Le associazioni fondiarie possono avvalersi per la conduzione delle proprietà fondiarie conferite di uno o più gestori.
  6. Ogni associato conserva la proprietà dei suoi beni che non sono usucapibili e può recedere dalla sua adesione nel rispetto dei vincoli temporali contrattuali in essere tra l'associazione fondiaria e i gestori di cui al comma 5 e fatti salvi i vincoli di destinazione d'uso.
  7. Presso ciascun ente di associazione fondiaria è istituito un elenco delle proprietà associate dove sono registrati i titolari di diritti reali di godimento e di rapporti contrattuali.
  8. Le diverse superfici inserite nell'elenco di cui al comma 7 sono classificate in funzione delle caratteristiche del suolo, del soprassuolo e dello stato delle opere di miglioramento fondiario presenti ovvero della reddittività esistente al momento dell'adesione all'associazione fondiaria, per definire l'effettivo valore agronomico o forestale dei terreni concessi.
  9. Le associazioni fondiarie possono acquisire la personalità giuridica mediante riconoscimento con delibera della Giunta regionale che verificata la conformità degli statuti e delle loro modifiche con le disposizioni della presente legge, li approva e ne autorizza la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione.
  10. Le associazioni fondiarie riconosciute ai sensi del comma 9 hanno natura giuridica di ente privato di interesse pubblico.

Art. 5-quater.
(Attività di promozione delle associazioni fondiarie da parte dei comuni).

  1. I comuni, ai fini della presente legge, promuovono ogni idonea iniziativa volta a suscitare fra i proprietari dei terreni una cultura associativa, offrendo adeguato supporto informativo e tecnico avvalendosi anche delle risorse di cui ai Programmi di Sviluppo Rurali (PSR) dell'Unione Europea.

Art. 5-quinquies.
(Funzioni).

  1. Alle associazioni fondiarie di cui al comma 9 dell'articolo 5-ter, competono le seguenti funzioni:
   a) gestione associata delle proprietà conferite dai soci o assegnate;
   b) redazione e attuazione del piano di gestione al fine di individuare le migliori soluzioni tecniche ed economiche in funzione degli obiettivi di produzione agricola e forestale, di conservazione dell'ambiente e del paesaggio;
   c) partecipazione, in accordo con le unioni dei comuni o i comuni, all'individuazione dei terreni silenti e al loro recupero produttivo ai sensi della legge 4 agosto 1978, n. 440;
   d) manutenzione ordinaria e straordinaria dei fondi e delle opere di miglioramento fondiario.