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Proposta di modifica n. 12.14 ai ddl C.65 , C.2284 in riferimento all'articolo 12.

testo emendamento del 27/09/16

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  3. Le spese dei piccoli comuni in materia di pubblica sicurezza e di vigilanza urbana sono escluse dai saldi contabilizzati ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, nel limite complessivo sul territorio nazionale di 50 milioni di euro annui. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2016; ai fini della copertura del relativo onere gli importi di cui all'articolo 1, commi 427, primo periodo, e 428, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n.  90, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono incrementati, a valere sulle medesime tipologie di spesa, nella misura di 50 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2016. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio.

  Conseguentemente, all'articolo 14, comma 1, dopo le parole: Salvo quanto previsto dall'articolo 3 aggiungere le seguenti: e dall'articolo 12, comma 3.