presentato il 27/09/2016 in Assemblea della Camera da Davide CAPARINI (Lega) e altri 4 cofirmatari ... [ apri ]
testo emendamento del 27/09/16
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
(Servizi idrici nelle aree montane).
1. All'articolo 147 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2-bis, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma nei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e nei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti appartenenti alle unioni di comuni montani; per tali comuni l'adesione al servizio idrico integrato è facoltativa. Ove il comune non aderisca, il nuovo soggetto gestore non subentra all'azienda speciale, all'ente o al consorzio pubblico esercente il servizio. I comuni di cui al presente comma possono, altresì, ritirare la propria adesione al servizio idrico integrato previo preavviso di sei mesi ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificato dall'articolo 1, comma 1-quinquies, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42».
b) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:
«2-ter. Sulle gestioni di cui al comma 2-bis i soggetti di cui all'articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificato dall'articolo 1, comma 1-quinquies, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, esercitano funzioni di regolazione generale e di controllo, sulla base di un contratto di servizio».
2. Nell'ambito della modulazione della tariffa dell'ambito territoriale ottimale, sono previste specifiche agevolazioni per i comuni appartenenti alle unioni di comuni montani, mediante l'applicazione di riduzioni tariffarie nelle misure di seguito indicate:
a) comunità fino a 1.500 abitanti, 60 per cento;
b) comunità da 1.501 a 5.000 abitanti, 50 per cento;
c) comunità con oltre 5.000 abitanti, 40 per cento.
3. I comuni di cui all'articolo 147, comma 2-bis, lettere a) e b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, applicano le riduzioni previste dal comma 3, lettere a) e b), del presente articolo qualora aderiscano al servizio idrico integrato.