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Articolo aggiuntivo n. 12.01 ai ddl C.65 , C.2284 in riferimento all'articolo 12.

testo emendamento del 27/09/16

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Servizi idrici nelle aree montane).

  1. All'articolo 147 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2-bis, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
    «a) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma nei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e nei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti appartenenti alle unioni di comuni montani; per tali comuni l'adesione al servizio idrico integrato è facoltativa. Ove il comune non aderisca, il nuovo soggetto gestore non subentra all'azienda speciale, all'ente o al consorzio pubblico esercente il servizio. I comuni di cui al presente comma possono, altresì, ritirare la propria adesione al servizio idrico integrato previo preavviso di sei mesi ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n.  191, come modificato dall'articolo 1, comma 1-quinquies, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n.  2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42».
   b) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:
  «2-ter. Sulle gestioni di cui al comma 2-bis i soggetti di cui all'articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificato dall'articolo 1, comma 1-quinquies, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n.  2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n.  42, esercitano funzioni di regolazione generale e di controllo, sulla base di un contratto di servizio».

  2. Nell'ambito della modulazione della tariffa dell'ambito territoriale ottimale, sono previste specifiche agevolazioni per i comuni appartenenti alle unioni di comuni montani, mediante l'applicazione di riduzioni tariffarie nelle misure di seguito indicate:
   a) comunità fino a 1.500 abitanti, 60 per cento;
   b) comunità da 1.501 a 5.000 abitanti, 50 per cento;
   c) comunità con oltre 5.000 abitanti, 40 per cento.

  3. I comuni di cui all'articolo 147, comma 2-bis, lettere a) e b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, applicano le riduzioni previste dal comma 3, lettere a) e b), del presente articolo qualora aderiscano al servizio idrico integrato.