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Proposta di modifica n. 13.12 ai ddl C.65 , C.2284 in riferimento all'articolo 13.
argomenti:  

testo emendamento del 27/09/16

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Capo del Dipartimento della protezione civile, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni, nei piccoli comuni caratterizzati da alta specificità montana, individua idonee aree di atterraggio per elicotteri, aree logistiche per l'organizzazione di soccorsi in caso di calamità e reti radio di emergenza, al fine di rendere efficienti e tempestivi gli interventi di protezione civile anche in tali comuni. Ai fini dell'equipaggiamento delle aree sono utilizzate le risorse del Fondo per le emergenze nazionali istituito ai sensi del comma 5-quinquies dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.