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Articolo aggiuntivo n. 1.03 ai ddl C.429 , C.2134 , C.3298 , C.3367 , C.3379 , C.3405 , C.3580 , C.3817 , C.4008 , C.4046 , C.4069 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 18/10/16

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
  Art. 1-bis.(Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).1. Il comma 12-quater dell'articolo 22 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1998, n. 286, è sostituito dal seguente:
   «12-quater. Nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo di cui al comma 12-bis, allo straniero che abbia presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro spettano un permesso di soggiorno di durata commisurata a quella del relativo procedimento giudiziario, rilasciato dal questore su proposta o con il parere favorevole del procuratore della Repubblica, l'iscrizione al collocamento lavorativo e il diritto all'integrazione delle retribuzioni percepite fino a concorrenza con il corrispettivo minimo salariale normalmente applicabile alla prestazione svolta».