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Proposta di modifica n. 1.11 ai ddl C.661 , C.495 , C.1137 , C.1958 , C.2354 in riferimento all'articolo 1.
argomenti:  

testo emendamento del 18/10/16

  Sostituirlo con il seguente:
  1. L'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sostituito dal seguente:
  Art. 1. – 1. A norma dell'articolo 69 della Costituzione, allo scopo di razionalizzare e contenere i costi dell'esercizio del mandato parlamentare, l'indennità per garantirne il libero svolgimento è disciplinata dalla presente legge e si applica ai membri della Camera dei deputati. Essa è pari al netto delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assistenziali, ad euro 5.000 mensili ed è erogata per dodici mensilità. Ai membri del Senato è riconosciuto un rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno di euro 1.500 mensili.
  2. L'indennità di cui al comma 1 è aggiornata annualmente in base agli adeguamenti automatici stabiliti dagli indici dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).
  3. In ogni caso l'indennità dei deputati non può essere inferiore a quella stabilita per il primo Presidente della Corte di cassazione.