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Articolo aggiuntivo n. 1.01 ai ddl C.661 , C.495 , C.1137 , C.1958 , C.2354 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 18/10/16

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Vitalizi).

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge l'assegno vitalizio dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali in carica e di quelli già cessati dal mandato è abolito.
  2. Al fine di armonizzare i trattamenti pensionistici tra eletti ed elettori ai soggetti di cui al comma 1 è riconosciuta una rendita calcolata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.

  Conseguentemente, all'articolo 7, aggiungere il seguente comma:
  3. Nel rispetto delle competenze costituzionali in materia, i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto speciale e ordinario e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono ridotti di una somma corrispondente ai mancati risparmi nel caso in cui, a decorrere dal primo rinnovo del consiglio regionale o provinciale successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, le medesime regioni e province autonome non provvedano ad adeguare, ove necessario, la disciplina degli assegni vitalizi dei rispettivi consiglieri regionali e delle province autonome a quanto previsto dall'articolo 1-bis della presente legge.