Proposta di modifica n. 3.3 ai ddl C.661 , C.495 , C.1137 , C.1958 , C.2354 in riferimento all'articolo 3.

testo emendamento del 18/10/16

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Rimborso delle spese per l'esercizio del mandato rappresentativo e fondo per i collaboratori del parlamentare).

  1. A ciascun membro del Parlamento è assegnato, previa presentazione della documentazione attestante le spese sostenute, un fondo unico e onnicomprensivo per le spese generali connesse con lo svolgimento del mandato e con il mantenimento dei rapporti con l'elettorato di importo pari al 50 per cento di quanto previsto per la medesima finalità in favore dei membri del Parlamento europeo.
  2. Ciascun membro del Parlamento dispone di un fondo per i collaboratori di entità pari al 50 per cento di quanto previsto per la medesima finalità in favore dei membri del Parlamento europeo. In seguito alla presentazione della documentazione che attesta l'esistenza di regolari rapporti di lavoro, e ferma restando la loro natura privatistica e fiduciaria, le amministrazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, secondo le disposizioni adottate dai rispettivi Uffici di Presidenza, possono procedere, per nome e per conto dei membri del Parlamento, alla predisposizione della busta paga, al pagamento dello stipendio, dei contributi e delle altre spettanze, nonché all'elaborazione e alla trasmissione agli organi competenti delle dichiarazioni fiscali e sociali dei collaboratori.
  3. I rapporti di lavoro di cui alla presente legge non danno luogo ad alcun rapporto di impiego o di servizio tra i collaboratori parlamentari e le amministrazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.