Articolo aggiuntivo n. 3.02 ai ddl C.661 , C.495 , C.1137 , C.1958 , C.2354 in riferimento all'articolo 3.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 18/10/16

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
  1. All'articolo 4 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I liberi professionisti che siano eletti deputati o senatori sospendono l'esercizio della propria attività per tutta la durata del mandato parlamentare».