Articolo aggiuntivo n. 4.01 ai ddl C.661 , C.495 , C.1137 , C.1958 , C.2354 in riferimento all'articolo 4.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 18/10/16

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

  L'articolo 6 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sostituito dal seguente:
  «Art. 6 – 1. Il numero dei consiglieri regionali, ad esclusione del presidente della giunta regionale, è rapportato al numero di abitanti in ciascuna regione, ovvero un consigliere ogni 80.000 abitanti con un limite minimo di 5 consiglieri per le regioni con popolazione inferiore a un milione di abitanti e con un limite massimo di 40 consiglieri per le regioni con popolazione superiore a 3 milioni di abitanti. La riduzione del numero dei consiglieri regionali rispetto a quello previsto alla data di entrata in vigore della presente legge è disposta da ciascuna regione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge e acquista efficacia a decorrere dalla prima legislatura regionale successiva a quella della citata data di entrata in vigore. Le regioni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno un numero di consiglieri regionali inferiore al limite minimo previsto dalla presente lettera, possono aumentare tale numero fino al raggiungimento di detto limite.
  2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge gli emolumenti e le utilità, comunque denominati, previsti in favore dei consiglieri regionali sono ridotti entro il limite massimo di 30.000 euro annui».