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Articolo aggiuntivo n. 7.04 ai ddl C.661 , C.495 , C.1137 , C.1958 , C.2354 in riferimento all'articolo 7.

testo emendamento del 18/10/16

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Entrata in vigore ed applicazione).

  La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dalla legislatura successiva allo scioglimento di entrambe le Camere.