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Sub Emendamento n. 0.1.23.13 ai ddl C.661 , C.495 , C.1137 , C.1958 , C.2354 in riferimento all'articolo 1.
argomenti:  

testo emendamento del 19/10/16

  All'emendamento 1. 23, sostituire le parole da: Articolo 1 fino a: giustificativi con le seguenti:

Art. 1.
(Indennità).

  1. L'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sostituito dal seguente:
  «Art. 1. – 1. A norma dell'articolo 69 della Costituzione, l'indennità spettante ai membri del Parlamento per garantire il libero svolgimento del mandato è disciplinata dalla presente legge. Essa è pari, al lordo delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assistenziali, ad euro 5.000 mensili ed è erogata per dodici mensilità, adeguata annualmente in base ai coefficienti Istat.
  2. Nessuna indennità aggiuntiva è riconosciuta ai membri del Parlamento per lo svolgimento di altri incarichi interni alla Camera di appartenenza.».

Art. 2.
(Rimborso delle spese di soggiorno e di viaggio).

  1. L'articolo 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sostituito dal seguente:
  «Art. 2. – 1. Ai membri del Parlamento, fatta eccezione per coloro che risiedono nel comune di Roma, è riconosciuto un rimborso onnicomprensivo delle spese documentate di soggiorno e di viaggio entro il limite massimo di euro 3.400 mensili.
  2. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l'entità della decurtazione dal rimborso di cui al comma 1 per ogni giorno di assenza del parlamentare dalle sedute dell'Assemblea, delle Giunte o delle Commissioni in cui si siano svolte votazioni e ne disciplinano le modalità di esecuzione. La prolungata assenza dai lavori, priva di giustificazione, per sei giorni consecutivi comporta la decadenza dal diritto al rimborso di cui al presente articolo.».

Art. 3.
(Rimborso delle spese per l'esercizio del mandato rappresentativo).

  1. Dopo l'articolo 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è inserito il seguente:
  «Art. 2-bis1. Ad ogni membro del Parlamento è riconosciuto un importo pari a euro 3.500 mensili a titolo di rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del mandato rappresentativo».

Art. 4.
(Regime tributario).

  1. All'articolo 5 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il primo comma è sostituito dal seguente: «I rimborsi delle spese previsti dall'articolo 2 della presente legge sono esenti da ogni tributo e non possono essere computati agli effetti dell'accertamento del reddito imponibile e della determinazione dell'aliquota per qualsiasi imposta o tributo dovuti sia allo Stato che ad altri enti, o a qualsiasi altro effetto»;
   b) il secondo e il terzo comma sono abrogati.

Art. 5.
(Trasparenza, controlli e sanzioni).

  1. Al fine di garantire la trasparenza dell'attività e del mandato parlamentare gli Uffici di Presidenza delle due Camere curano la pubblicazione e l'aggiornamento dei seguenti dati:
   a) il complesso delle indennità riconosciute al membro del Parlamento ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge;
   b) il numero dei giorni per i quali il membro del Parlamento è risultato presente alle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni e ha ottenuto il riconoscimento del rimborso delle spese di soggiorno e di viaggio, ai sensi dell'articolo 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge;
   c) la rendicontazione delle spese rimborsate ai sensi degli articoli 2 e 3.

  2. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere definiscono i criteri per il riconoscimento delle spese rimborsabili ai sensi degli articoli 2 e 3, nonché le modalità del controllo interno sui documenti giustificativi e applicano le sanzioni previste dai commi 3 e 4 del presente articolo.
  3. Qualora sia accertata l'irregolare imputazione di spese non rimborsabili a carico dei fondi assegnati a ciascun membro del Parlamento, le somme indebitamente erogate sono recuperate mediante detrazione dall'ammontare del relativo rimborso.
  4. Nel caso di reiterate irregolarità nell'imputazione di spese gli Uffici di Presidenza delle due Camere possono determinare ulteriori misure sanzionatorie.

Art. 6.
(Attuazione).

  1. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere adottano le disposizioni necessarie ai fini dell'attuazione degli articoli da 1 a 5 a decorrere dalla predisposizione dei bilanci per l'esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

  2. Le somme eventualmente rinvenienti dai rimborsi mensili di cui agli articoli 2 e 3, decurtati delle spese accertate e riconosciute, sono riversate al bilancio della Camera di appartenenza.

  Conseguentemente, sopprimere la parte consequenziale.