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Sub Emendamento n. 0.1.23.2 ai ddl C.661 , C.495 , C.1137 , C.1958 , C.2354 in riferimento all'articolo 1.
argomenti:  

testo emendamento del 19/10/16

  All'emendamento 1.23 della relatrice, all'articolo 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: L'indennità di cui al comma 1, in armonia con quanto disposto dall'articolo 51, comma terzo, della Costituzione, è parametrata al reddito pregresso e non può in ogni caso superare il tetto massimo previsto per le alte cariche dello Stato.

  Conseguentemente, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) Gli Uffici di Presidenza delle due Camere adottano i criteri e le disposizioni necessarie per l'attuazione del comma 1, stabilendo altresì un ammontare minimo in caso di assenza di reddito.