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Proposta di modifica n. 8.1 al ddl S.1012 in riferimento all'articolo 8.
argomenti:  

testo emendamento del 03/11/16

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Dopo il comma 9 aggiungere, in fine, il seguente:

        «9-bis. A richiesta delle parti gli arbitrati disciplinati dalla presente legge possono essere svolti dinanzi ad un collegio arbitrale. La camera arbitrale provvede alla nomina di tutti gli arbitri ovvero del terzo arbitro con funzioni di presidente, qualora le parti nominino i propri arbitri. In tale ultimo caso, in difetto di istanza congiunta con indicazione, ad opera di ciascuna parte, del proprio arbitro, si procede ai sensi dell'articolo 810 del codice di procedura civile, sostituita la camera arbitrale al presidente del tribunale. Il compenso per ciascun arbitro è quello di cui alla tabella allegata, diminuito di un quinto».