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Proposta di modifica n. 14.1 al ddl S.1012 in riferimento all'articolo 14.

testo emendamento del 03/11/16

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Sostituire il camma 1 con il seguente:

        «1. Nelle cause civili non ancora assunte in decisione, pendenti dinanzi al tribunale o in grado d'appello alla data di entrata in vigore della presente legge, il cui valore sia inferiore o uguale a quello di cui all'articolo 4, comma 2, e che non abbiano ad oggetto diritti indisponibili o non vertano in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale, le parti, con istanza congiunta o aderendo alla proposta del Giudice, possono richiedere di promuovere il procedimento arbitrale a norma delle disposizioni contenute nel titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile. Se il giudice formula la proposta di cui al periodo che precede, e le parti non acconsentono all'esperimento della procedura arbitrale, si considera in ogni caso rispettato il termine ragionevole di durata, di cui al comma 1 della legge 24 marzo 2001, n. 89, per il prosieguo del processo».