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Proposta di modifica n. 14.3 al ddl S.1012 in riferimento all'articolo 14.

testo emendamento del 03/11/16

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Dopo il comma 6 inserire il seguente:

        «6-bis. La parte che ha anticipato il contributo unificato ed aderisce alla procedura arbitrale di cui al comma l ha diritto a un credito d'imposta pari all'importo del contributo e fino a un massimo di 500 euro; l'attestazione, ai fini del credito d'imposta, è rilasciata dalla Segreteria del Consiglio dell'Ordine degli avvocati, su richiesta dell'interessato e previa dimostrazione del pagamento del contributo. La parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, è ammessa a godere dei relativi benefici anche per le procedure arbitrali previste dalla presente legge».