presentato il 07/11/2016 in V Bilancio e Tesoro della Camera da Silvia FREGOLENT (PD) e altri 1 cofirmatari ... [ apri ]
status: Approvato
testo emendamento del 07/11/16
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. I bilanci preventivi e consuntivi dell'ente di cui al comma 3 sono redatti secondo le previsioni del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139, e sono trasmessi per l'approvazione al Ministero dell'economia e delle finanze; si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439.
Conseguentemente:
al comma 11, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) le azioni di Riscossione Sicilia S.p.A., detenute da Equitalia S.p.A., sono cedute al valore nominale all'Agenzia delle entrate;
dopo il comma 11, inserire i seguenti:
11-bis. Entro centoventi giorni dalla data dello scioglimento delle società di cui al comma 1, gli organi dell'ente previsto dal comma 3 deliberano i bilanci finali delle stesse società, corredati dalle relazioni di legge. Tali bilanci sono trasmessi per l'approvazione al Ministero dell'economia e delle finanze; si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439. Ai componenti degli organi delle predette società sono corrisposti compensi, indennità e altri emolumenti esclusivamente fino alla data dello scioglimento.
11-ter. Le società indicate dal comma 1 redigono i bilanci relativi all'esercizio 2016 e quelli di cui al comma 11-bis secondo le previsioni del decreto legislativo 18 aprile 2015, n. 136.
nuova formulazione del 10/11/16
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. I bilanci preventivi e consuntivi dell'ente di cui al comma 3 sono redatti secondo le previsioni del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139, e sono trasmessi per l'approvazione al Ministero dell'economia e delle finanze; si applicano le disposizioni dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439.
Conseguentemente, dopo il comma 11, inserire i seguenti:
11-bis. Entro centoventi giorni dalla data dello scioglimento delle società di cui al comma 1, gli organi dell'ente previsto dal comma 3 deliberano i bilanci finali delle stesse società, corredati dalle relazioni di legge. Tali bilanci sono trasmessi per l'approvazione al Ministero dell'economia e delle finanze; si applicano le disposizioni dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439. Ai componenti degli organi delle predette società sono corrisposti compensi, indennità e altri emolumenti esclusivamente fino alla data dello scioglimento.
11-ter. Le società di cui al comma 1 redigono i bilanci relativi all'esercizio 2016 e indicati al comma 11-bis secondo le previsioni del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136.