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Proposta di modifica n. 1.5 al ddl C.4110 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Approvato

testo emendamento del 07/11/16

  Dopo il comma 5, inserire il seguente:
  5-bis. I bilanci preventivi e consuntivi dell'ente di cui al comma 3 sono redatti secondo le previsioni del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139, e sono trasmessi per l'approvazione al Ministero dell'economia e delle finanze; si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439.

  Conseguentemente:
   al comma 11, sostituire la lettera c) con la seguente:
    c) le azioni di Riscossione Sicilia S.p.A., detenute da Equitalia S.p.A., sono cedute al valore nominale all'Agenzia delle entrate;
   dopo il comma 11, inserire i seguenti:
  11-bis. Entro centoventi giorni dalla data dello scioglimento delle società di cui al comma 1, gli organi dell'ente previsto dal comma 3 deliberano i bilanci finali delle stesse società, corredati dalle relazioni di legge. Tali bilanci sono trasmessi per l'approvazione al Ministero dell'economia e delle finanze; si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439. Ai componenti degli organi delle predette società sono corrisposti compensi, indennità e altri emolumenti esclusivamente fino alla data dello scioglimento.
  11-ter. Le società indicate dal comma 1 redigono i bilanci relativi all'esercizio 2016 e quelli di cui al comma 11-bis secondo le previsioni del decreto legislativo 18 aprile 2015, n. 136.

nuova formulazione del 10/11/16

  Dopo il comma 5, inserire il seguente:
  5-bis. I bilanci preventivi e consuntivi dell'ente di cui al comma 3 sono redatti secondo le previsioni del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139, e sono trasmessi per l'approvazione al Ministero dell'economia e delle finanze; si applicano le disposizioni dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439.

  Conseguentemente, dopo il comma 11, inserire i seguenti:
  11-bis. Entro centoventi giorni dalla data dello scioglimento delle società di cui al comma 1, gli organi dell'ente previsto dal comma 3 deliberano i bilanci finali delle stesse società, corredati dalle relazioni di legge. Tali bilanci sono trasmessi per l'approvazione al Ministero dell'economia e delle finanze; si applicano le disposizioni dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439. Ai componenti degli organi delle predette società sono corrisposti compensi, indennità e altri emolumenti esclusivamente fino alla data dello scioglimento.
  11-ter. Le società di cui al comma 1 redigono i bilanci relativi all'esercizio 2016 e indicati al comma 11-bis secondo le previsioni del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136.