presentato il 07/11/2016 in V Bilancio e Tesoro della Camera da Azzurra CANCELLERI (M5S) e altri 14 cofirmatari ... [ apri ]
status: Inammissibile
testo emendamento del 07/11/16
Sostituire il comma 7 con il seguente:
7. Gli interessi, le more e gli aggi per il ritardato o mancato pagamento delle cartelle esattoriali, maturati fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono estinti e sono sostituiti dal pagamento di un interesse pari alla misura del tasso di interesse legale, da applicare sulla base delle modalità e dei criteri stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Il presente comma non si applica alle cartelle esattoriali in relazione alle quali è stata pronunciata una sentenza passata in giudicato avente ad oggetto i reati previsti dagli articoli da 2 a 6 e da 8 a 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli interessi, le more e gli aggi per il ritardato o mancato pagamento connessi alle cartelle esattoriali non possono complessivamente superare il limite stabilito ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108.