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Proposta di modifica n. 1.59 al ddl C.4110 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 07/11/16

  Dopo il comma 9, inserire i seguenti:
  9-bis. Al fine di garantire in via immediata l'adeguato funzionamento delle Agenzie fiscali, nonché al fine di tutelare le esigenze di economicità ed efficacia dell'attività dell'amministrazione finanziaria attraverso strumenti che, in quanto attuativi di principi dell'ordinamento sovranazionale, risultino al contempo deflativi del relativo contenzioso amministrativo e del lavoro, stante la eccezionalità del caso anche in considerazione delle peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico connesse alle specifiche attribuzioni delle predette Agenzie, in sede di prima applicazione viene riconosciuta la confluenza diretta nel corrispondente ruolo dei dirigenti ai dipendenti delle Agenzie fiscali, inquadrati nella terza area funzionale da almeno cinque anni, che siano in possesso dei seguenti requisiti:
   a) aver conseguito un diploma di laurea magistrale o equipollente in materie attinenti alle attività di competenza dell'Agenzia di appartenenza;
   b) essere risultati idonei al conferimento di un incarico dirigenziale ai sensi di quanto disposto dal Regolamento di Amministrazione dell'Agenzia fiscale di appartenenza in forza della previsione di cui all'articolo 71, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
   c) aver svolto, in forza di formali incarichi e corrispondenti contratti di lavoro, funzioni dirigenziali nelle Agenzie fiscali per un periodo complessivamente superiore a 36 mesi;
   d) aver conseguito, nello svolgimento delle funzioni dirigenziali di cui alla lettera c), valutazioni annuali tutte positive;
   e) essere in possesso di abilitazione professionale in materie attinenti alle attività di competenza dell'Agenzia fiscale di appartenenza, ovvero aver curato pubblicazioni di carattere scientifico nelle medesime materie, ovvero aver svolto, nelle stesse, attività di docenza presso scuole di formazione del Ministero dell'economia e delle finanze o altre scuole superiori della Pubblica Amministrazione o altri enti.

  9-ter. All'attuazione delle disposizioni del comma 9-bis si provvede con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.