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Proposta di modifica n. 1.34 al ddl C.4110 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Approvato

testo emendamento del 07/11/16

  Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
  14-bis. Il soggetto preposto alla riscossione nazionale redige una relazione annuale sui risultati conseguiti in materia di riscossione, distinguendo tra i carichi di ruolo ad esso affidati, l'ammontare delle somme riscosse e i crediti ancora da riscuotere nonché le quote di credito divenute inesigibili. La relazione contiene anche una nota illustrativa delle procedure di riscossione che hanno condotto ai risultati conseguiti, evidenziando in particolare le ragioni della mancata riscossione dei carichi di ruolo affidati. La Relazione è trasmessa all'Agenzia delle entrate e al Ministero dell'economia e delle finanze ai fini della individuazione, nell'ambito delle convenzioni di cui al comma 13, delle metodologie e procedure di riscossione più proficue in termini economicità della gestione e recupero dei carichi di ruolo non riscossi. Della Relazione annuale il Governo si avvale ai fini del rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva di cui all'articolo 10-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

nuova formulazione del 08/11/16

  Dopo il comma 14, inserire il seguente:
  14-bis. Il soggetto preposto alla riscossione nazionale redige una relazione annuale sui risultati conseguiti in materia di riscossione, distinguendo tra i carichi di ruolo ad esso affidati, l'ammontare delle somme riscosse e i crediti ancora da riscuotere, nonché le quote di credito divenute inesigibili. La relazione contiene anche una nota illustrativa delle procedure di riscossione che hanno condotto ai risultati conseguiti, evidenziando in particolare le ragioni della mancata riscossione dei carichi di ruolo affidati. La relazione, anche ai fini della predisposizione del rapporto di cui all'articolo 10-bis.1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è trasmessa all'Agenzia delle entrate e al Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini dell'individuazione, nell'ambito dell'atto aggiuntivo alla convenzione di cui al comma 13, delle metodologie e procedure di riscossione più proficue in termini di economicità della gestione e di recupero dei carichi di ruolo non riscossi.