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Proposta di modifica n. 1.114 al ddl C.4110 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 07/11/16

  Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:
  16-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2017 l'aggio di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, non è dovuto.
  16-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 16-bis, valutati in 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.