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Articolo aggiuntivo n. 1.02 al ddl C.4110 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 07/11/16

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.

  1. Con effetto a decorrere dalla data indicata all'articolo 1, comma 1, l'articolo 30 e relativa rubrica del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è sostituito dal seguente:

«Art. 30.
(Interessi legali).

  1. Decorso inutilmente il termine previsto dall'articolo 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo, escluse le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi di ritardata iscrizione, si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi legali semplici su base giornaliera di cui all'articolo 1282, comma 1, del codice civile, al saggio determinato ai sensi dell'articolo 1284, comma 1, del codice civile.
  2. Con effetto a decorrere dalla data indicata all'articolo 1, comma 1, le disposizioni normative che, in materia di tributi erariali, fanno riferimento agli interessi di mora o indennità di mora si intendono riferite agli interessi legali di cui al presente articolo o sono abrogate se incompatibili. Restano salvi gli effetti degli atti emanati in precedenza, recanti somme a titolo di mora».

  Conseguentemente all'articolo 15, comma 1, sostituire la parola: 4.260 con la seguente: 4.110, la parola: 3.270 con la seguente: 3.120 e la parola: 2.970 con la seguente: 2.820.