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Proposta di modifica n. 3.11 al ddl C.4110 in riferimento all'articolo 3.
  • status: Inammissibile (Id. em. 3.7, 3.8, 3.9, 3.13, 3.14, 3.38, 3.39, 3.44, 3.54)

testo emendamento del 07/11/16

  Dopo il comma 3, inserire i seguenti:
  3-bis. All'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Le somme dovute ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e dell'articolo 3, comma 1, possono essere versate in un numero massimo di sei rate trimestrali di pari importo; se superiori a cinquemila euro, in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo; se superiore a diecimila euro, in un numero massimo di quaranta rate trimestrali di pari importo».
  3-ter. Le disposizioni di cui al comma precedente si rendono applicabili anche ai debiti residui relativi a rateizzazioni già in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.