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Proposta di modifica n. 4.52 al ddl C.4110 in riferimento all'articolo 4.
  • status: Inammissibile (Id. em. 4.180, 4.232, 4.45, 4.16, 4.20, 4.37, 4.99, 4.92)

testo emendamento del 07/11/16

  Al comma 2, capoverso Art. 21-ter, al comma 1, sostituire le parole: una sola volta, per il relativo adeguamento tecnologico, un credito d'imposta pari a euro 100, con le seguenti: ogni anno un credito d'imposta pari a euro 200.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, al comma 3, dopo le parole: l'opzione di cui, aggiungere le seguenti: all'articolo 1, comma 3 ovvero.

  Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, valutato in 245,6 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato dall'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.