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Proposta di modifica n. 4.196 al ddl C.4110 in riferimento all'articolo 4.

testo emendamento del 07/11/16

  Al comma 4, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
   d-bis) dopo l'articolo 3, comma 7-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, è aggiunto il seguente:
  7-quater. L'impegno a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate i dati contenuti nella dichiarazione, si intende assolto con il primo atto di conferimento e di sottoscrizione dell'incarico da parte del contribuente e rimane valido fino a revoca, senza necessità alcuna di predisporre ogni anno l'impegno alla trasmissione.